La definizione agevolata dei tributi locali

La L. 197/2022 all’art. 1, co. 219 contempla la possibilità di regolarizzare l’omesso versamento dei tributi mediante la definizione agevolata, che si perfezionerà con la presentazione della domanda entro il 30 giugno 2023, e con il pagamento degli importi dovuti.

È ammesso il pagamento rateale per un massimo di 18 rate; le prime 3 da versare entro 30/09/2023, 31/10/2023, 20/12/2023, le restanti entro il  31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ogni anno fino all’esaurimento del debito. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi legali del 2% annuo.

Potranno  essere così estinte le cartelle per il periodo gennaio 2020-giugno 2022 senza gli interessi e le sanzioni applicate dall’agente di riscossione.

Il debitore dovrà manifestare la sua volontà di adesione con apposita dichiarazione inviata in modalità telematica, scegliendo il numero delle rate.

Tali disposizioni si applicano anche per i tributi locali, previa apposita delibera degli enti territoriali.

Pertanto la definizione agevolata dei tributi locali è rimessa alla delibera dei comuni.

Anche il condominio potrebbe trovarsi nella posizione di debitore verso l’ente locale così come qualche partecipante al condominio.

Occasione da non perdere per tutti coloro che vogliano fare “pace” con il fisco.

I tributi da rottamare devono essere compresi nel periodo previsto dal DL bollette.

I debiti tributari relativi al periodo compreso tra 1 gennaio 2000 e 30 giugno 2022 potranno essere oggetto di istanza di rottamazione ai gli enti locali.

Si è ancora in tempo dunque per presentare istanza per la definizione agevolata dei tributi locali.

Nello specifico la legge 26 maggio 2023, n. 56 ha convertito il DL bollette consentendo all’art. 17 la definizione di avvisi di accertamento e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023.

I comuni potranno decidere se aderire o meno alla tregua fiscale entro il 29 luglio 2023.

Sarà possibile applicare anche uno stralcio parziale: la quota tributo dovuta resta invariata e vengono cancellati solo sanzioni ed interessi.

Caso particolare riguarda le multe: è previsto lo stralcio dei soli interessi.

Gli enti locali sono liberi di aderire oppure no, con autonomia tributaria a più livelli.

Se aderiranno, dovranno deliberare specificando l’adozione della rottamazione ed eventuale stralcio, totale o parziale.

L’ istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL dell’ANCI) ha fornito anche un modello per la delibera.

Gli enti decideranno il numero di rate, i termini da rispettare per il pagamento, le procedure per aderire e le date entro le quali gli enti invieranno le comunicazioni ai debitori.

Le rateizzazioni in corso dovranno essere sospese per i debitori che presenteranno istanza e i termini per il relativo pagamento slitteranno alla scadenza della prima o unica rata della rottamazione.

Il periodo per l’attivazione della definizione agevolata stabilito dalla legge è rigorosamente 2000-2015 per lo stralcio e 2000-30 giugno 2022 per la rottamazione quater.

Gli enti locali dovranno applicare la definizione agevolata o lo stralcio per tutti i tributi, senza poter escludere le multe o l’Imu o la Tari.

Si ricorda dunque di provvedere a breve giro, vista l’imminente scadenza del 30 giugno 2023.

Le domande vanno inviate esclusivamente in modalità telematica.

I termini per il pagamento decorreranno a partire dal 1 settembre 2023.

Il debito potrà essere distribuito fino ad un massimo di 18 rate, con applicazione del tasso di interesse annuo del 2%.

Con l’auspicio che possa essere utile la lettura del nostro articolo, sia come promemoria della prossima scadenza della rottamazione quater, sia per la modalità di adesione.

Per eventuali dubbi o chiarimenti sul sito trovate i nostri contatti e-mail.

Saremo lieti di assistervi.

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