Tutti i condòmini sono tenuti a pagare il “cappotto”

Tutti i condòmini sono tenuti a pagare il “cappotto”.

I lavori di coibentazione dell’edificio sono, infatti, un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica che va a beneficio di tutti, permettendo «un risparmio energetico e benefici fiscali».

A dirlo è la Cassazione giudicando sul caso di un condominio che aveva autorizzato i lavori 10 anni fa, quando la detrazione era assai minore dell’attuale e discusso superbonus 110.

La Corte d’appello di Trento aveva già affermato che l’intervento relativo al cappotto non potesse qualificarsi come “innovazione gravosa e/o voluttuaria”, ai sensi dell’art. 1121 c.c., in quanto i lavori di coibentazione permettono un risparmio energetico che compensa l’investimento iniziale e producono un costo detraibile fiscalmente.

Si ricorda che le innovazioni voluttuarie entrano nel campo del mero abbellimento e/o del superfluo (Cass. Sez. 2, 08/06/1995, n. 6496).

Le opere, gli impianti o manufatti che, come il “cappotto” sovrapposto sui muri esterni dell’edificio, sono finalizzati alla coibentazione del fabbricato in funzione di protezione dagli agenti termici vanno dunque ricompresi tra i lavori destinati al vantaggio comune e goduti dall’intera collettività condominiale (art. 1117 c.c., n. 3), inclusi i proprietari dei locali terranei.

La realizzazione di un “cappotto termico” sulle superfici esterne dell’edificio condominiale, in quanto volta a migliorare l’efficienza energetica dello stesso, non può dar luogo ad opera che possa ritenersi suscettibile di utilizzazione separata (‘art. 1123 c.c., commi 2 e 3).

In caso di realizzazione di “cappotto” si applicherà l’art. 1123 c.c., co. 1, per il quale le spese saranno sostenute da tutti i condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

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