Delibera nulla se approva addebito di spese personali

La delibera nulla può ben essere quella che approvi il rendiconto con addebiti di spese personali (qualunque esse siano).

In questo caso non sarebbe soggetta al termine di impugnazione di 30 giorni ex art. 1137 c.c.

La delibera sarebbe nulla in quanto intaccherebbe i diritti individuali dei condòmini. mentre dovrebbe limitarsi alla determinazione del riparto della spesa.

Le attribuzioni dell’assemblea condominiale previste dall’art.1135 c.c. sono effettivamente circoscritte all’applicazione dei criteri stabiliti dalla legge e non possono introdurre deroghe ai criteri legali di riparto per il futuro.

Secondo un orientamento giurisprudenziale (contrario alla prassi di attribuire spese personali in rendiconto fuori dal c.c.) si configurerebbe grave irregolarità contabile in caso di inserimento di addebiti personali come quelli relativi ad “indennità per affidamento pratica legale recupero crediti”.

Si può anche aggiungere una grave irregolarità nella gestione qualora non vi sia stata apertura di un conto corrente condominiale, con conseguente invalidità di atti quali l’approvazione di bilanci consuntivi e preventivi.

Ciò sarebbe conseguenza della grave irregolarità dell’amministratore che lo sottoporrebbe a revoca immediata in quanto soggetto non più legittimato.

 

 

 

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