Autoconvocazione dell’assemblea condominiale

L’autoconvocazione dell’assemblea condominiale è disciplinata dall’art. 66 disp. att. c.c. che attribuisce tale facoltà a 2 condòmini, che rappresentino un sesto del valore dell’edificio, previa richiesta all’amministratore in carica.

Decorsi inutilmente 1o giorni dalla richiesta inviata, i condòmini interessati potranno provvedere direttamente alla convocazione.

In assenza di amministratore, l’assemblea può essere convocata ad iniziativa di ciascun condòmino.

Esistono altre ipotesi di autoconvocazione, in determinati casi espressamente previsti dal codice civile:

  • l’art.1117-quater c.c. dispone che, in caso di attività che incidano negativamente sulla destinazione d’uso delle parti comuni, i condòmini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione;
  • l’art. 1120 c.c., co. III, dispone che l’amministratore convochi l’assemblea entro 30 gg dalla richiesta di un solo condòmino interessato ad interventi per migliorare la sicurezza e salubrità dell’edificio o per eliminare le barriere architettoniche, per installare impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva o per l’accesso ad altro flusso informativo;
  • l’art. 1129 c.c., co. XI prevede che anche singolarmente i condòmini possano chiedere la convocazione dell’assemblea, in caso di gravi irregolarità fiscali o per non aver aperto un c/c condominiale o per non averlo utilizzato, per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore;
  • l’art. 71-bis, co. IV, disp. att. c.c. dispone che, in caso di perdita dei requisiti essenziali per la nomina di amministratore condominiale, avvenga l’immediata cessazione dell’incarico e attribuisce la facoltà, a ciascun condòmino, di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

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