Spese di pulizia delle scale in condominio e loro ripartizione.
Il Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 1215/2018, ha ribadito l’applicazione del principio di giurisprudenza consolidato, secondo il quale si dà prevalenza alla funzionalità diretta rispetto alla proprietà.
L’ applicazione di tale principio riguarda la ripartizione delle spese non necessarie per la conservazione e godimento delle parti comuni dell’edificio.
Il Tribunale marchigiano lo ha affermato considerando validamente formata la tabella millesimale che escludeva dalla ripartizione delle spese di pulizia delle scale i proprietari dei locali aventi accesso autonomo alla pubblica strada, per mancato utilizzo del vano scale.
Anche la Cassazione civile, sez. VI, nella sentenza del 13/11/2018, ha precisato che, sebbene le spese di illuminazione, indicate come comuni, siano sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, tale criterio di riparto non si estende anche alle spese di pulizia delle scale.
Va applicato infatti il criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano a cui esse servono (in applicazione analogica dell’art. 1124 c.c.).