I Bonus fiscali

I bonus fiscali prevedono, oltre l’utilizzo diretto con detrazione in cinque o dieci quote annuali, l’opzione per la cessione, anche parziale, dei relativi crediti ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

La cessione riguarda la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute nel limite dell’importo fruibile.

La quota non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

I Bonus fiscali attuali riguardano:

  • ristrutturazioni (50% in 5 o 10 anni),
  • ecobonus (65% in 10 anni),
  • riqualificazione energetica (limite di 50.000 € per edifici unifamiliari e 30.000 € per ogni unità immobiliare in un condominio con più di 8 unità): lavori trainanti,
  • sisma bonus (limite con bonus 110 pari a 96.000 € in 5 anni): lavori trainanti,
  • bonus facciate (90% in 10 anni),
  • bonus verde ( 36% di un  limite massimo pari a € 5.000 in 10 anni),
  • detrazione spese per rubinetti ( pari al 50% fino ad un importo massimo di 1.000 € in 10 anni),
  • bonus mobili (50% su un importo massimo di 16.000 € in 10 anni),
  • bonus fotovoltaico ( limite massimo 48.000 € agganciato al 110% in 5 anni): lavori trainati,
  • superbonus (110% in 5 anni),
  • bonus colonnine di ricarica (con superbonus importo massimo 2.000 € per edifici unifamiliari, 1.200 € per abitazione in condominio con più di 8 unità in 5 anni): lavori trainati.

Il superbonus ha una scadenza più lunga, fino al 30 giugno 2023, mentre gli altri sono attualmente confermati fino al 31 dicembre 2021.

Tutti i lavori edilizi dovranno essere pagati con bonifico parlante.

Per il bonus mobili è sufficiente il bonifico ordinario e sono ammesse le carte di credito e il bancomat, per il bonus giardini può anche essere usato l’assegno.

Il bonus per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici spetta a chi beneficia della detrazione per il recupero edilizio (pari al 50%) e del sismabonus.

Non è abbinabile al bonus facciate.

Il bonus mobili e verde non ammettono lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Per beneficiare del superbonus in versione ecobonus serve il doppio salto di classe energetica dell’intero edificio, mentre non è richiesto alcun miglioramento per la versione sismabonus ma solo l’idoneità delle opere a ridurre il rischio sismico.

È possibile la fruizione del Superbonus 110% anche per le ricostruzioni con aumento di volumetria.

Le spese sostenute per visti di conformità, asseverazioni e rilascio di attestazioni rientrano tra le spese detraibili al 110%.

E’ consigliata l’estensione della polizza per ogni asseverazione, per un periodo di 5 anni.

I lavori trainanti del superbonus possono ricomprendere i lavori trainati, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti, col beneficio dell’aliquota del 110%, entro i limiti massimi previsti per ogni categoria di operazioni detraibili.

L’art. 119 del DL n. 34/2020, co. 9-bis ha previsto maggioranze semplici per l’approvazione dei lavori in condominio con diritto al superbonus.

La delibera sarà dunque valida con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino un terzo del valore del condominio (333,33 millesimi).

Si ricorda che in condominio, in quanto comunione forzosa, la maggioranza obbligherà la minoranza, anche dissenziente.

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