Modifica dei criteri di riparto

La modifica dei criteri di riparto stabiliti dalla legge o dal regolamento condominiale non rientra tra le attribuzioni dell’assemblea condominiale (a meno che non si raggiunga l’unanimità).

Tali delibere assembleari saranno dunque affette da nullità.

La decisione assunta dall’assemblea di applicare il criterio di riparto previsto dall’art. 1126 c.c. anziché quello dettato dal regolamento contrattuale, non è viziata da nullità ma dalla semplice annullabilità. (Corte di cassazione n. 1992 del 29 gennaio 2020).

La relativa delibera sarà impugnabile davanti l’autorità giudiziaria dal condòmino dissenziente, nel termine di trenta giorni (art. 1137 c.c.) da quando la delibera è stata assunta, oppure dal ricevimento del verbale in caso di assenza.

 

 

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