Il gocciolìo della biancheria stesa negli spazi condominiali deve essere evitato: così si esprime La Cassazione Civile, con sentenza n. 6129/2017.
Secondo una recente sentenza del Tribunale di Bari, il gocciolìo integra il reato di molestia il comportamento del condòmino che costringe il proprietario del balcone o del terrazzo sottostante a subire continuamente lo sciorino dei panni intrisi d’acqua.
Si tratta, infatti, di una condotta valida a disturbare la quiete.
Chi stende la biancheria gocciolante, infatti, può essere ritenuto responsabile penalmente del reato di cui all’art. 674 c.p. ai sensi del quale:
“Chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.
Ma per poter classificare come illegittimo il comportamento di chi fa cadere lo scolo dei panni sulla proprietà del vicino è necessario che lo stesso sia reiterato e continuo, tale da costituire una limitazione apprezzabile del possesso dell’immobile da parte del relativo proprietario.
Il condòmino offeso potrà:
- procedere inizialmente con una diffida volta a porre fine alla condotta lesiva,
- far seguire una causa civile finalizzata alla rimozione dello stenditoio,
- laddove il comportamento fosse reiterato e continuo, esercitare l’azione penale.