Il reato di molestia in condominio potrebbe configurarsi anche nelle ipotesi di condotte volte a comunicare con i vicini:
- con azioni intrusive nella vita privata,
- per biasimevole motivo e per petulanza,
- con sfacciataggine indiscrezione, arrogante invadenza e intromissione continua ed inopportuna nell’altrui sfera di libertà, nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione.
l disturbo e la molestia devono però essere indirizzati verso persone determinate e non verso la collettività intesa in senso generale.
Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona l’invio di messaggi da posta elettronica o dal telefono, anche se provocano fastidio nel destinatario.
Gli ermellini rilevano che il “reato di molestie o disturbo alle persone” può assumere la forma della abitualità allorché sia proprio la reiterazione delle condotte a creare molestia o disturbo.
Si rammenta al riguardo che l’abitualità viene riconosciuta dal giudice qualora ritenga che il soggetto sia dedito al delitto.