Il Reato di molestia in condominio

Il reato di molestia in condominio potrebbe configurarsi anche nelle ipotesi di condotte volte a comunicare con i vicini:

  • con azioni intrusive nella vita privata,
  • per biasimevole motivo e per petulanza,
  • con sfacciataggine indiscrezione, arrogante invadenza e intromissione continua ed inopportuna nell’altrui sfera di libertà, nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione.

l disturbo e la molestia devono però essere indirizzati verso persone determinate e non verso la collettività intesa in senso generale.

Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona l’invio di messaggi da posta elettronica o dal telefono, anche se provocano fastidio nel destinatario.

Gli ermellini rilevano che il “reato di molestie o disturbo alle persone” può assumere la forma della abitualità allorché sia proprio la reiterazione delle condotte a creare molestia o disturbo.

Si rammenta al riguardo che l’abitualità viene riconosciuta dal giudice qualora ritenga che il soggetto sia dedito al delitto.

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