Bonus facciate
Il bonus facciate è una detrazione d’imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, compresi fregi e ornamenti, grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni oltre alla pittura delle superfici (anche mantenendo lo stesso colore).
L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile che si affacciano sulla strada.
Non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001). Il bonus non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
E’ possibile portare in detrazione anche:
- le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico)
Il bonus non è applicabile ovunque, ma solo nelle zone A e B (indicate nel Dm 1444/68):
- la prima comprende le zone cittadine che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di queste aree, comprese quelle circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;la zona B, invece, include le altre parti del territorio comunale edificate, anche se solo in parte «le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq».
Una lettera del Mibact del 19 febbraio 2020 spiega che basta che gli edifici si trovino in aree che siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B presenti nel DM succitato, per rientrare nel beneficio bonus facciate 2020.
Nelle altre zone, comunque, su parti condominiali rimane la detrazione del 50% prevista per i lavori di ristrutturazione.
Non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi, e per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, come i titolari di redditi derivanti da esercizio di attività d’impresa, che aderiscono al regime forfettario. Tuttavia, se essi possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno usufruire del “bonus facciate” solo per la parte che trova capienza.
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Se i lavori di rifacimento della facciata interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, si devono soddisfare i requisiti del decreto Mise 26 giugno 2015, e cioè le cosiddette Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Quindi saranno collocati in quelli con relativo ecobonus del 65%, che per i condomini sale al 70% o al 75% per spese non superiori a 40 mila euro: cifra da moltiplicare per il numero di unità che compongono l’intero edificio condominiale.
La detrazione fiscale del 90% vale anche per gli inquilini. Infatti, ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere l’immobile in base a un contratto di locazione o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Per il calcolo della detrazione, per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve far riferimento al criterio di cassa (la data dell’effettivo pagamento), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi.
Per godere dell’agevolazione i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, dovranno effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale. Inoltre, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l’ecobonus dal decreto 19 febbraio 2007: invio all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori,della documentazione relativa, esclusivamente in via telematica, comprendente la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.