L’accesso ostacolato al condòmino per mezzo di un veicolo rientra nella fattispecie della violenza privata, che si configurava in qualunque mezzo capace di privare in modo coattivo la persona offesa della libertà di autodeterminarsi e di agire.
Articolo 610 c.p.: “Chiunque, mediante violenza ovvero minaccia, costringe taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni”, aumentata nel caso in cui ricorrano le aggravanti, quali violenza o minaccia commesse con armi.
Il preminente interesse dello Stato è garantire a ciascun soggetto la libertà morale, di sentirsi libero in ogni circostanza, nei limiti dell’ordinamento giuridico.
La ratio della norma è la libertà psichica della persona, la quale non deve essere compromessa da comportamento violento ovvero intimidatorio atto a determinare una costrizione, diretta o indiretta, sulla libertà di azione della persona.
Chi impedisce ai proprietari di entrare nel garage inducendo ad un cambio di abitudini del nucleo familiare integra il reato di atti persecutori.