La nullità della nomina di amministratore può ricorrere, ex art. 1129 c.c., all’atto della sua nomina o accettazione del suo rinnovo, ove non specifichi analiticamente l’importo richiesto a titolo di compenso, e qualora manchino i requisiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento dell’incarico di amministratore, (relativi al corso di formazione iniziale e alla partecipazione all’attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale).
La mancata specificazione del compenso richiesto dall’amministratore è causa di nullità della nomina in quanto può far venire meno l’elemento essenziale della fiducia del contratto di mandato tra amministratore e condominio.