Le telecamere in condominio

Le telecamere in condominio devono essere segnalate con appositi cartelli visibili in modo da consentire, a chiunque si avvicini all’area interessata dalle riprese, di essere a conoscenza della presenza delle stesse già prima di entrare nel loro raggio di azione.

Le telecamere dovranno riprendere solo aree comuni da controllare evitando i luoghi circostanti quali strade, altri edifici, edifici commerciali etc;

Se l’impianto è funzionante anche di notte, un cartello dovrà essere posto in un luogo illuminato, con indicazione del titolare del trattamento e le finalità. Se vi è collegamento con le forze dell’ordine sarà necessario apporre uno specifico cartello che lo evidenzi.

Occorrerà valutare il legittimo interesse, che renderà necessaria l’installazione e che costituirà il presupposto giuridico per il trattamento, che prevarrà sugli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato.

Il legittimo interesse dovrà essere interesse reale (non ipotetico) e attuale (non potenziale): svariati furti nel quartiere, aggressioni, rapine, danneggiamenti.

Non potrà indicarsi una generica “tutela del patrimonio comune” o “rischio di reati” o “sicurezza”

Le telecamere non potranno essere invasiva dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati a causa del riconoscimento facciale o rilevazione della voce.

Occorre adottare specifiche misure tecniche e organizzative che consentono al titolare di verificare l’attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa e, se si utilizzano apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all’art. 615-ter c.p.

L’accesso deve essere riservato alle persone autorizzate: titolare, responsabile o incaricato del trattamento dei dati. I soggetti preposti alle operazioni di manutenzione possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

Le autorità possono richiedere l’acquisizione delle immagini in caso di reati, dietro precisa richiesta e anche nell’ambito dei poteri di investigazione attribuiti al difensore (ai sensi dell’art. 327-bis c.p.p.), anche prima dell’instaurazione del procedimento giudiziale, dietro produzione di circostanziata richiesta, accompagnata dal relativo mandato difensivo.

In caso di comunicazione delle riprese alle compagnie di assicurazione dovranno essere oscurate le immagini delle persone non coinvolte e, in caso di richiesta di accesso delle immagini da parte di un condòmino, potranno essere visionabili le immagini solo laddove la richiesta sia relativa alla finalità prevista per l’installazione.

Il titolare del trattamento è il condominio, rappresentato dall’amministratore.

L’amministratore dovrà rendere disponibile l’informativa completa presso il suo studio, accessibile a tutti i residenti del condominio ma anche a chi è stato ripreso dalle telecamere accidentalmente.

Se è presente un dipendente (ad esempio il portiere), sarà necessario richiedere l’autorizzazione preventiva all’installazione delle telecamere all’Ufficio Provinciale dell’Ispettorato del Lavoro, producendo una relazione tecnica con indicazione dei motivi di sicurezza che hanno spinto alla richiesta di installazione dell’impianto di videosorveglianza.

La mancata autorizzazione configura l’ipotesi di reato, così come previsto nella nota 11241 del 1 giugno 2016 del Ministero del Lavoro, per violazione dell’art. 4 L.  300/1970 (statuto dei lavoratori) che prevede possibili controlli a distanza con impianti, strumenti e apparecchiature solo in seguito a specifico accordo con le organizzazioni sindacali.

Le registrazioni delle immagini possono essere conservate per 24/48 ore ( in caso di giorni festivi ) e massimo 7 giorni per presenza di banche, gioiellerie o valori. Se vi è un dipendente non si possono mai superare le 24/48 ore. , previa richiesta al Garante, fatte salve specifiche esigenze, come la chiusura di esercizi oppure di uffici che hanno sede nel condominio, o di ulteriore conservazione in relazione ad indagini della polizia o comunque di natura giudiziaria.

Lascia un commento