Mora Gestore acqua

Mora Gestore acqua.

Nel caso di utenze condominiali il Gestore acqua non potrà:

  1. limitare,
  2. sospendere
  3. disattivare la fornitura idrica

se, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, sia stato pagato almeno metà dell’importo dovuto (in un’unica soluzione).

Il Gestore acqua potrà limitare la fornitura se l’utenza condominiale non effettua il saldo entro i successivi sei mesi.

In caso di morosità delle utenze domestiche residenti (non vulnerabili), potrà essere sospesa la fornitura:

  1. per mancato pagamento di fatture
  2. se gli importi risultano superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato.

Il Gestore acqua potrà provvedere alla disattivazione della fornitura e successiva risoluzione del contratto, solo nel caso di proseguimento della mora, qualora :

  1. venga manomesso il misuratore
  2. le stesse utenze non abbiano provveduto a pagare i relativi oneri per il recupero della morosità pregressa.

Se non verranno rispettate le modalità di messa in mora e distacco della fornitura, saranno previsti indennizzi automatici da 10 a 30 euro (da chiarire se ad unità immobiliare o a condominio).

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