La Consegna della documentazione condominiale è obbligatoria

La consegna della documentazione condominiale (afferente al condominio e ai singoli condomini) è obbligatoria.

La Corte di Cassazione ha affermato che “la semplice messa a disposizione” della stessa non equivale ad una materiale consegna.

L’amministratore è obbligato alla consegna della documentazione in suo possesso ai sensi dell’art.1129, comma 8, c.c., secondo cui “alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla suddetta consegna e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni,  senza diritto ad ulteriori compensi”.

La semplice messa a disposizione della documentazione, invece, atterrebbe più precisamente all’obbligo di rendiconto previsto dall’art.1130 bis, comma 1, c.c.

 

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