La consegna della documentazione condominiale (afferente al condominio e ai singoli condomini) è obbligatoria.
La Corte di Cassazione ha affermato che “la semplice messa a disposizione” della stessa non equivale ad una materiale consegna.
L’amministratore è obbligato alla consegna della documentazione in suo possesso ai sensi dell’art.1129, comma 8, c.c., secondo cui “alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla suddetta consegna e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi”.
La semplice messa a disposizione della documentazione, invece, atterrebbe più precisamente all’obbligo di rendiconto previsto dall’art.1130 bis, comma 1, c.c.