Le delibere assembleari possono essere suscettibili di dichiarazione di nullità ed annullabilità
Le delibere di condominio sono nulle in presenza di vizi sostanziali:
- relativi alla regolare costituzione dell’assemblea o alla formazione della volontà della prescritta maggioranza
- le delibere con maggioranze inferiori alle prescritte
- le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto.
- prive degli elementi essenziali
- con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume)
- con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea
- se incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini.
Le delibere sono annullabili per vizi formali:
in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea; quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione; le delibere viziate da eccesso di potere o da incompetenza, che invadono cioè il campo riservato all’amministratore; le delibere che violano norme che chiedono qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.
- affette da irregolarità nel procedimento di convocazione,
- viziate da eccesso di potere o da incompetenza, che invadono cioè il campo riservato all’amministratore
- che violino norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.
Le delibere annullabili devono essere impugnate con espressa e tempestiva domanda “ad hoc” proposta dal condomino/i interessato/i nel termine di trenta giorni (ex art. 1137 c.c.).
Le delibere nulle possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo, fatto salvo il decorso del termine prescrizionale decennale previsto dall’art. 2946 c.c.